PON 2014 - 2020

Personale non a tempo indeterminato

Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:

  • delle diverse tipologie di rapporto
  • della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali

I contratti ATA e Personale Docente sono reperibili all'Albo per le nomine di competenza dell'istituto.

Le altre nomine sono di competenza del MIUR.

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013

Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. {/slider}

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Retribuzioni Dirigenti

Riguardo le retribuzioni dei dirigenti (in alcune PA con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato), vedasi il documento Curriculum e retribuzione del Dirigente Scolastico oppure il sito del MIUR alla pagina Trasparenza.

 

Norma di riferimento

Dlgs 33/2013 - Articolo 10 , comma 8, lettera d

8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

Torna a Nominativi e Curricula Dirigente e titolari posizione organizzativa

 

Posizioni organizzative

Per posizione organizzativa si intende il conferimento a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di particolari incarichi per il cui assolvimento sono richieste particolari competenze culturali e professionali. Destinatari di tali incarichi possono essere, secondo la contrattazione collettiva, solo i dipendenti appartenenti all'area apicale di ciascun comparto, ovvero l'area C o quella D per il solo comparto regioni – enti locali. 

L'incarico in questione è sempre a tempo determinato, revocabile, retribuito e concesso per lo svolgimento di colpiti ben tipizzati, come la direzione di unità organizzative, lo svolgimento di mansioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi professionali o il compimento di attività di staff, di studio o, anche, di controllo e vigilanza, restando esclusa la possibilità di conferire incarichi a contenuto generico al solo scopo di premiare sotto il profilo retributivo taluni dipendenti.


Gli obblighi prevvisti dalla sezione Posizioni organizzative non riguardano questa pubblica amministrazione

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013

Articolo 10 , comma 8, lettera d

8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo. {/slider}

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Incarichi a dipendenti e soggetti privati

Gli incarichi retribuiti conferiti per la sostituzione dei dipendenti sono pubblicati all'Albo d'Istituto sotto la voce "Atti di Nomina";

Gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti sono pubblicati sotto la voce Contrattazione d'Istituto e dettagliati come richiesto dalla normativa nella pagina denominata "Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici".

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

Incarichi a dipendenti e soggetti privati 2016

Incarichi a consulenti e collaboratori

 Data Incarico Durata Incarico   Consulente Descrizione Incarico  Importo  C.V. Dich.
08/01/2014 08/01/2014 - 07/01/2015 XXX    020,00 img pdf img pdf
           

 

 

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. {/slider}

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