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Amministrazione Trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33.

Note privacy: Il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione, è possibile solo in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": (...) nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.

Indicazioni previste dal decreto legislativo

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto.

In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Responsabile trasparenza
Dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella Monti
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Curriculum  (link al sito del MIUR)

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
Raffaella
email: 

Il Piano delle Relazioni sulla performance

Documenti in fase di regolamentazione, che in futuro verranno curati dal Dirigente Scolastico ad inizio e fine anno.

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. {/slider}

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Dotazione organica

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

 {slider=Norma di riferimento}

art. 16 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente è possibile fare riferimento unicamente al sito del MIUR, poiché esso sostiene le spese per l'organico a tempo indeterminato. {/slider}

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Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rossella Monti

Al fine di ampliare, presso l’utenza, la conoscenza dell’Istituto, ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 69_2009 e della C.M. del D.F.P. n. 3_2009, il dirigente comunica il proprio curriculum vitae e le altre informazioni previste dalla normativa.


INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Prof.ssa Rossella Monti

Data di nascita: 06/09/1956

Qualifica: DIRIGENTE SCOLASTICO

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Numero telefonico dell’ufficio: 0771 269475

Email: rossella.monti@istruzione.it

 

Informazioni di trasparenza pubblicate a norma di legge
Curriculum e retribuzione del Dirigente Scolastico  LINK; il curriculum è redatto in conformità al vigente modello europeo.

I nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative nella Pubblica Amministrazione, sono presenti anche sul sito del MIUR  nella pagina Trasparenza  (con accesso diretto ai dati pubblicati).

{slider=Norma di riferimento}

Norma di riferimento

D. Lgs. 33/2013

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1 -  Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. {/slider}

 

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Telefono e posta elettronica

Per l'elenco dei contatti, si prega di visitare la pagina "contatti"

 

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013


Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. {/slider}

 

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Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Sezione non applicabile agli Istituti Scolastici

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013

Art. 28

Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. {/slider}

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Codici di comportamento

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013

Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ot tobre 2009, n. 150

C.M. 88 dell'8 novembre 2010

Codice disciplinare dei Dipendenti Pubblici

In allegato il testo del D.Lgs. 150 e lo stralcio relativo al Capo V, artt. 67-73

 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Vai all'allegato

CCNL SCUOLA 2006-2009: CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
Vai all'allegato

Codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione

Si riportano i link della sezione di Amministrazione Trasparente relativa alla normativa specifica per il personale dipendente della pubblica amministrazione.

Codici di Comportamento

Codici di Comportamento dei dipendenti MIUR


Norma di riferimento
D.Lgs. 33
Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 
 
  

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

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Bandi di gara e contratti

Sezione dedicata alla pubblicazione dei Bandi di gara e contratti, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

 

AVVISO CHIAMATA DIRETTA DOCENTI SCUOLA secondaria di secondo grado A.S. 2017/2018


I bandi sono pubblicati come allegati al presente articolo, nei formati xlsx, csv, pdf e xml

I dataset in formato xml sono pubblicati ai sensi dell'art.1 L.190/2012: "adempimenti nei confronti dell’Avcp"

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Programma per la trasparenza e l'integrità

La pubblicazione della sezione (o del documento dedicato) in accordo con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e dalla Delibera CiVIT n. 105/2010 (paragrafo 4.1.2, "Indicazioni relative alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") non era finora possibile, in quanto tale voce non era regolamentata nella scuola. La regolamentazione è recentemente avvenuta con il  Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.  Ciononostante si attendono chiarimenti da parte del Ministero competente in merito all’identificazione del Responsabile della Trasparenza. Tale adempimento risulta, infatti, inattuabile per una serie di motivi strutturali quali, ad esempio: - l’essere il dirigente della scuola un dirigente di seconda fascia (anziché di prima, come richiesto di regola dalla norma); - l’essere egli anche responsabile della gestione degli acquisti; - l’essere egli responsabile altresì della gestione disciplinare.

{slider=Norma di riferimento}

dlgs 33/2013 Art 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione

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INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi della Circolare n. 3 del 14/01/2015 del M.E.F.

 

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2021

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI SU BASE ANNUALE -2020

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2020

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2020

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2020

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI SU BASE ANNUALE -2019

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2017

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI SU BASE ANNUALE -2017

 

Art. 33 - Obblighi  di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

{slider=Rif. Normativi successivi}

Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.

"Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con  cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento  relativi agli acquisti di beni, servizi e  forniture,  denominato  'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno  2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)

{/slider}

{slider=Definizione della procedura adottata}

Modalità di calcolo

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Definizioni

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Tempi pubblicazione

indicatore annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento

indicatore trimestrale, a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre

{/slider}

Periodo di riferimento  trimestre Valore  note 
 2014 - -    il periodo di riferimento per l'anno 2014 è gennaio - dicembre 2014
2015 I

 

 
       

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